Ipnosi, cosa sapere sulle leggi in vigore per chi non svolge la professione medica
Una domanda che prima o poi sorge spontanea a chi desidera praticare l’ipnosi nei contesti non terapeutici, è inerente alla regolamentazione italiana. Cosa dice la legge su un tema delicato come l’ipnosi? È possibile praticare l’ipnosi senza un titolo professionale? Se ne sentono di tutte i colori, ma occhio a non farvi scolarizzare dai telefoni senza fili, purtroppo non sono rari gli informatori disinformati e gli esperti dell’ultimo momento, quindi non date credito a nessuno, e neanche al sottoscritto se desiderate esser certi di cosa si va in contro se praticate l’ipnosi, ma di ricercare autonomamente le leggi che regolano la tale pratica. Queste leggi, anche se non proprio chiare ed esaustive, esistono, e l’ipnosi viene citata in soli 2 articoli del codice penale. Come è regolamentato nel complesso quindi, bisogna evincerlo da leggi più generiche.
Vorrei cominciare con la legge più recente, la n.4 del 14 gennaio 2013, che vorrei verifichiate e leggiate per intero e che intenderebbe l’ipnologo un libero professionista intellettuale. Attenzione, tale legge disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi, non parla espressamente di ipnologi, ma quest’ultimi fanno parte di tali categorie. Per riassumerla, spiegarla e applicarla alla professione di ipnologo, la norma consentirebbe di esercitare in libertà e legalità, senza laurea in medicina, solo se l’ipnosi viene utilizzata a scopo non terapeutico, integrando la direttiva del parlamento europeo e del consiglio COM (2002) 119, relativa al riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali tra i paesi membri, dell’ 11 febbraio 2004 (leggete anche questa). Le leggi vigenti, viste tutte e nell’insieme, permetterebbero in effetti la pratica dell’ipnosi, ma la condannerebbero in due casi che rielaboro qui di seguito:
- Se è praticata a fini terapeutici da chi non è operatore sanitario (la pratica terapeutica è permessa solo a psicoterapeuti e psichiatri).
- Se non vi è consenso o qualora vi sia ma esista un grave pericolo per l’incolumità di chi è sottoposto a ipnosi, che vuol dire tutto e niente in effetti (lo vedremo meglio tra un attimo), ma che vi fa riflettere sul fatto che indurre in trance un soggetto instabile mentalmente, per esempio, non sia una grande idea, salvo che non lavoriate con cognizione di causa e con un titolo adeguato.
Va da sé che:
ogni impiego dell’ipnosi per finalità cliniche, diagnostiche o terapeutiche da parte di praticanti non operatori sanitari, incorre quindi nel reato di esercizio abusivo della professione medica, punito dall’art. 348 del codice penale, con la reclusione fino a 6 mesi.
Per completezza e per ricostruire tutto il materiale legislativo, il vigente codice penale, cita espressamente l’ipnosi in soli due articoli, che a detta di molti ipnotisti, rifacendosi alla letteratura sull’argomento, pecca di leggerezza, in quanto non esistono le possibilità descritte nella legge. Vediamole: l’art. 613 del codice penale infatti dice: “Chiunque mediante suggestione ipnotica o in veglia, sostanze alcooliche o stupefacenti ponga una persona, senza il di Lei assenso, in stato d’incapacità d’intendere o volere. La punibilità non è esclusa se chi presta il consenso è minore di anni diciotto, infermo di mente, ovvero in stato di deficienza psichica per altra infermità ovvero abuso di sostanze alcooliche o stupefacenti, ovvero il consenso sia stato estorto con violenza, minaccia o suggestione ovvero carpito coll’inganno. La pena è la reclusione fino ad un anno. La pena è la reclusione fino a cinque anni se il colpevole ha agito col fine di far commettere un reato ovvero se la persona resa incapace commette, in tale stato, un fatto previsto dalla legge come reato”. L’art. 728 del codice penale invece recita: “Chiunque ponga taluno, col suo consenso, in stato di narcosi od ipnotismo ovvero esegua sul medesimo un trattamento che ne sopprima la coscienza o la volontà è punito, se dal fatto deriva pericolo per l’incolumità della persona, con l’arresto da uno a sei mesi ovvero con l’ammenda da Euro 30,00 a 516,00. È ammessa l’estinzione del reato mediante oblazione. La predetta norma non si applica se il fatto è posto in essere, per finalità scientifiche o di cura, da persona che esercita una professione sanitaria“.
Come si diceva, molti esperti sono concordi sul fatto che con l’ipnosi non sia possibile rendere un soggetto incapace di intendere e di volere, e che i due articoli non abbiano alcuna valenza né utilità. Tuttavia c’è chi ha dimostrato il contrario, ultimamente infatti sono stati riportati casi di violenza sotto ipnosi, denunciati dalle iene, e di cui il dott. Pacori, ipnologo di gran fama (da cui ho avuto la fortuna di essere stato ipnotizzato), ne ha dimostrato la possibile veridicità. Guardate il seguente video: https://mediasetplay.mediaset.it/video/leiene/ruggeri-ipnosi-attenzione-agli-abusi_F308803401016C03
Per concludere, l’ipnologo esperto, può utilizzare liberamente l’ipnosi, in qualità di libero professionista, ai fini della crescita personale del proprio cliente, per il suo sviluppo e la presa di coscienza, oltre che per la riscoperta di risorse e l’insegnamento di tecniche atte al dissolvere disagi e per il miglioramento personale e le relazioni. L’ipnosi da intrattenimento è altrattanto legittima, se fuori da ambiti legati alla terapia e non si mescoli ad essa in alcun modo.
Se qualcuno desidera aggiungere qualcosa, sentenze ad esempio, che possano completare in maniera significativa l’articolo, o ritrovi imprecisioni in tale rielaborazione, è benvenuto e mi scriva pure in privato, per rendere tutto ciò più preciso e utile possibile.
Fonti:
– GAZZETTA UFFICIALE
– https://www.specchioeconomico.com/sommario/editoriale/4213-soggetti-abilitati-all-ipnosi-tutti
– https://www.eftfvg.it/ipnosi/cosa-dice-la-legge-sullipnosi/